(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 4 febbraio 2016) La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica dell'art. 7-bis della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 1. L'art. 7-bis della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalita' e istituzione della giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie) e' sostituito dal seguente: «Art. 7-bis (Costituzione in giudizio). - 1. La Giunta regionale, nell'ambito delle attivita' ad essa spettanti ai sensi dell'art. 56, comma 2 lettera e) dello Statuto, valuta l'adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi lesi dalla criminalita' organizzata e mafiosa. 2. E' fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione stessa, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis del codice penale. 3. La Regione, coerentemente alle finalita' previste dalla presente legge, ha facolta' di costituirsi parte civile, anche prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione, in cui, nella richiesta di rinvio a giudizio, siano contestate imputazioni per i delitti di cui all'art. 416-bis e 416-ter del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis del codice penale. 4. La Giunta regionale valuta e promuove la costituzione in giudizio dell'ente negli altri procedimenti penali per reati legati alla presenza della criminalita' organizzata e mafiosa sul territorio piemontese, al fine di tutelare i diritti e gli interessi lesi della comunita' regionale. 5. La Regione destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della costituzione di parte civile alle iniziative promosse per il raggiungimento degli obiettivi generali della presente legge.».