(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5  del
                          4 febbraio 2016) 
 
  La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai  sensi
degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato; 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifica dell'art. 7-bis della legge regionale 
                        18 giugno 2007, n. 14 
 
  1. L'art. 7-bis  della  legge  regionale  18  giugno  2007,  n.  14
(Interventi  in  favore  della  prevenzione  della   criminalita'   e
istituzione della giornata regionale della memoria e dell'impegno  in
ricordo delle vittime delle mafie) e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 7-bis (Costituzione in giudizio). - 1. La  Giunta  regionale,
nell'ambito delle attivita' ad essa spettanti ai sensi dell'art.  56,
comma 2 lettera e) dello Statuto, valuta l'adozione di misure  legali
volte  alla  tutela  dei  diritti  e  degli  interessi   lesi   dalla
criminalita' organizzata e mafiosa. 
  2. E' fatto obbligo alla Regione di  costituirsi  parte  civile  in
tutti  quei  procedimenti  penali,  relativi  a  fatti  commessi  nel
territorio della Regione stessa, in cui sia stato emesso decreto  che
dispone il giudizio o decreto  di  citazione  a  giudizio  contenente
imputazioni per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter  del
codice  penale  o  per  i  delitti  consumati  o   tentati   commessi
avvalendosi delle condizioni  di  cui  all'art.  416-bis  del  codice
penale. 
  3. La Regione, coerentemente alle finalita' previste dalla presente
legge,  ha  facolta'  di  costituirsi  parte  civile,   anche   prima
dell'emissione del decreto che dispone il  giudizio,  in  tutti  quei
procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel  territorio  della
Regione,  in  cui,  nella  richiesta  di  rinvio  a  giudizio,  siano
contestate imputazioni per  i  delitti  di  cui  all'art.  416-bis  e
416-ter del codice  penale  o  per  i  delitti  consumati  o  tentati
commessi avvalendosi delle condizioni di  cui  all'art.  416-bis  del
codice penale. 
  4. La  Giunta  regionale  valuta  e  promuove  la  costituzione  in
giudizio dell'ente negli altri procedimenti penali per  reati  legati
alla presenza della criminalita' organizzata e mafiosa sul territorio
piemontese, al fine di tutelare i diritti e gli interessi lesi  della
comunita' regionale. 
  5. La Regione destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a
seguito della costituzione di parte civile alle  iniziative  promosse
per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  generali  della   presente
legge.».